MalaSalus e il consenso informato

MalaSalus e il consenso informato

DEFINIZIONE DI CONSENSO INFORMATO NELLA LEGGE 219/17

Il Consenso Informato medico è il processo con cui il Paziente decide in modo libero e autonomo dopo che gli sono state presentate una serie specifica di informazioni, rese a lui comprensibili da parte del medico o equipe medica, se iniziare o proseguire il trattamento sanitario previsto (legge 219/17, art.1 commi 2,3).

DEFINIZIONE DI CONSENSO INFORMATO NELLA LEGGE 219/17

Il Consenso Informato medico è il processo con cui il Paziente decide in modo libero e autonomo dopo che gli sono state presentate una serie specifica di informazioni, rese a lui comprensibili da parte del medico o equipe medica, se iniziare o proseguire il trattamento sanitario previsto (legge 219/17, art.1 commi 2,3).


Errore Medico Sanitario

Tutela della libertà decisionale della persona

Secondo la Corte di Cassazione la mancanza del consenso informato può comportare un risarcimento del danno quando siano derivate delle conseguenze pregiudizievoli dalla violazione del fondamentale diritto all’autodeterminazione del paziente, indipendentemente da una lesione della salute del paziente. Si tratta, in altri termini, di tutelare la libertà decisionale della persona e del suo diritto a prendere decisioni inerenti la propria salute soltanto dopo aver avuto una adeguata informazione circa le prevedibili conseguenze dell’intervento, della possibilità che le sue condizioni di salute si aggravino dopo il medesimo nonché delle sofferenze che subirà durante il percorso riabilitativo successivo all’intervento stesso

Tutela della libertà decisionale della persona

Secondo la Corte di Cassazione la mancanza del consenso informato può comportare un risarcimento del danno quando siano derivate delle conseguenze pregiudizievoli dalla violazione del fondamentale diritto all’autodeterminazione del paziente, indipendentemente da una lesione della salute del paziente. Si tratta, in altri termini, di tutelare la libertà decisionale della persona e del suo diritto a prendere decisioni inerenti la propria salute soltanto dopo aver avuto una adeguata informazione circa le prevedibili conseguenze dell’intervento, della possibilità che le sue condizioni di salute si aggravino dopo il medesimo nonché delle sofferenze che subirà durante il percorso riabilitativo successivo all’intervento stesso



Errore Medico Sanitario

l’omesso consenso informato è causa di risarcimento danni

Ogni individuo ha il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonchè delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32 della Costituzione, comma 2. Ne consegue l’obbligo del medico “di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative”. Al caso di omissione informativa, pertanto, deve riconoscersi una astratta capacità plurioffensiva.

l’omesso consenso informato è causa di risarcimento danni

Ogni individuo ha il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonchè delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32 della Costituzione, comma 2. Ne consegue l’obbligo del medico “di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative”. Al caso di omissione informativa, pertanto, deve riconoscersi una astratta capacità plurioffensiva.