Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Nell’ambito dell’attività medica si possono individuare due tipologie di responsabilità: quella gravante sulla struttura sanitaria e quella riconducibile alla condotta del singolo medico che ha posto in essere la condotta lesiva per il paziente.
La recente legge n. 24/2017, cosiddetta Legge Gelli-Bianco ha ridefinito i connotati della responsabilità civile medica, distinguendo nuovamente le responsabilità a seconda che il danno sia da imputare ai sanitari che operano a qualsiasi titolo all’interno di una struttura sanitaria, o alla struttura sanitaria stessa, sia essa pubblica o privata. In tema di responsabilità civile l’art. 7
introduce una diversa qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda, salvo l'obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente. Da qui derivi i diversi termini di prescrizione